A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai possessori dei seguenti beni immobili:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Hanno l'obbligo di pagare l'IMU:
- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- i coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
- i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
In caso di decesso del proprietario gli eredi, divenuti titolari dei diritti sull'immobile, dovranno versare l'imposta fino alla data del decesso provvedendo al pagamento dell'IMU.
Descrizione
Limposta municipale propria (IMU) è limposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Come fare
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
Fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore dato per ogni categoria catastale.
Aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:zona territoriale di ubicazione;indice di edificabilità;destinazione d'uso consentita;oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].Terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Cosa serve
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera.
Cosa si ottiene
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24.
Anche per l'anno 2025 sarà inviato dall'Ufficio Tributi ai contribuenti presenti in banca dati aggiornata al mese di aprile per la fase dell'acconto e nel mese di ottobre per la fase del saldo.
Tempi e scadenze
L’IMU deve essere versata in due rate.
- Scadenza acconto: 16 giugno
- Scadenza saldo: 16dicembre
Il contribuente può scegliere di versare in un'unica soluzione in sede di acconto.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Le ipotesi di esenzione dall’IMU [art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019]. Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]. Sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale, che erano stati, invece, esentati dall’imposta a decorrere dall’anno 2014. Sono esenti dall’IMU, a decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce).
I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].
Documenti e Allegati
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 30/10/2025